Organi Collegiali

Organi di gestione e autogoverno della scuola italiana, che rappresentano le diverse componenti scolastiche.

Tipologia

Organo collegiale

Cosa fa

Che cosa sono

Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie componenti interessate e si dividono in organi collegiali territoriali e organi collegiali scolastici.

Rappresentanza

Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e studente e si arricchisce in virtù dello scambio con l’intera comunità che attorno alla scuola vive e lavora. In questo senso la partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori è un contributo fondamentale. Gli Organi collegiali della scuola, che – se si esclude il Collegio dei Docenti – prevedono sempre la rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali. Tutti gli Organi collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni.

La scuola italiana si avvale di organi di gestione, rappresentativi delle diverse componenti scolastiche, interne ed esterne alla scuola, come, ad esempio, studenti e genitori. Questi organismi a carattere collegiale sono previsti a vari livelli della scuola (classe, istituto) e del territorio (distretto, provincia e nazionale). I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori. La funzione degli organi collegiali è diversa a seconda dei livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe e interclasse), è deliberativa ai livelli superiori (consigli di circolo/istituto, consigli provinciali). Il regime di autonomia scolastica accentua la funzione degli organi collegiali che dovranno, conseguentemente, essere riformati per corrispondere alle nuove esigenze della scuola autonoma. La riforma degli organi collegiali per il governo della scuola è affidata all’approvazione di appositi disegni di legge presentati in Parlamento

Sede

Istituto Comprensivo Centro 1 Brescia

Altri componenti

Composizione

La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, da 2 genitori. Di diritto ne fanno parte il dirigente scolastico, che la presiede, e il direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa.

Principali compiti e funzioni

La Giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. Come previsto dal Decreto Interministeriale n. 44 dell'1 febbraio 2001, art.2, comma 3, entro il 31 ottobre ha il compito di proporre al Consiglio di circolo/istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori.
Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano dell'offerta formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.

Membri del Consiglio di Isituto, della Giunta e degli Organi interni Triennio 2022-25

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Collegio docenti

Compiti e funzioni

Il collegio docenti è formato dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio presso l’Istituto Comprensivo "Centro 1"ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.

Il collegio dei docenti:

  1. ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico [...] dell’istituto. In particolare cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
  2. formula proposte al preside per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio d’istituto;
  3. delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
  4. valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
  5. provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di interclasse e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
  6. adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti del DLgs 297/94, oggi sostituiti dall'art. 6 del DPR 275/99;
  7. promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'istituto;
  8. elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto;
  9. elegge nel suo seno i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio del personale docente;
  10. programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
  11. nelle scuole che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati, adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116 del DLgs 297/94;
  12. esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi scarso profitto o di irreglare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;
  13. esprime al preside parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506 del DLgs 297/94;
  14. esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n.309;
  15. elabora il Piano dell'Offerta Formativa e quant'altro abbia rilevanza didattico-educativa;
  16. si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza.

Consiglio di intersezione, di interclasse, di classe

Composizione

  • Scuola dell'Infanzia: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente da lui delegato
  • Scuola Primaria: Il consiglio di interclasse è composto da tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato
  • Scuola secondaria di pimo grado: tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato.

Compiti

Formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.
Fra le mansioni del consiglio di classe rientrano anche i provvedimenti disciplinari a carico degli studenti.


Rappresentanti dei genitori

Compiti

I Rappresentanti dei genitori al Consiglio di Classe e di Interclasse vengono eletti una volta l’anno. Le elezioni sono indette dal Dirigente Scolastico entro il 31 ottobre.

Sono previsti:

1 rappresentante (membro del Consiglio di Interclasse) per ogni classe della Scuola Primaria;

4 rappresentanti (membri del Consiglio di Classe) per ogni classe della Scuola Secondaria di 1° Grado.

Una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino alle elezioni successive (quindi anche all’inizio dell’anno scolastico seguente), a meno di non aver perso i requisiti di eleggibilità (nel qual caso restano in carica solo fino al 31 agosto). In caso di decadenza di un rappresentante di classe (per perdita dei requisiti o dimissioni) non è prevista per legge la surroga, ma è prassi che, essendo tale funzione determinante ed indispensabile per il buon funzionamento della scuola, il Dirigente nomini per sostituirlo il primo dei non eletti.

Il rappresentante di classe ha il diritto di:

a) farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della classe presso il Consiglio di cui fa parte, presso i propri rappresentanti al Consiglio di Istituto e presso il Comitato Genitori

b) informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre modalità, previa richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico, circa gli sviluppi d’iniziative avviate o proposte dalla Direzione, dal corpo docente, dal Consiglio di Istituto, dal Comitato Genitori

c) ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno 5 giorni di anticipo

d) convocare l’assemblea della classe che rappresenta qualora i genitori la richiedano o egli lo ritenga opportuno. La convocazione dell’assemblea, se questa avviene nei locali della scuola, deve avvenire previa richiesta indirizzata al Dirigente, in cui sia specificato l’ordine del giorno

e) avere a disposizione dalla scuola il locale necessario alle riunioni di classe, purché in orari compatibili con l’organizzazione scolastica

f) accedere ai documenti inerenti la vita collegiale e amministrativa della scuola

g) essere convocato alle riunioni del Consiglio di Interclasse (o di Classe) in orario compatibile con gli impegni di lavoro (art. 39 d.l. 297/94).

Il rappresentante di classe NON ha il diritto di:

a) occuparsi di casi singoli

b) trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali della Scuola (per esempio quelli inerenti la didattica ed il metodo di insegnamento).

I doveri dei rappresentanti

Il rappresentante di classe ha il dovere di:

a) fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l’istituzione scolastica

b) tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola

c) presenziare alle riunioni del Consiglio in cui è eletto e a quelle del Comitato Genitori (di cui fa parte di diritto)

d) informare i genitori sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della scuola

e) farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori

f) promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che rappresenta

g) conoscere il Regolamento di Istituto

h) conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della Scuola.

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